Il tanto atteso nuovo Decreto 703 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 264 di ieri (13 novembre, ndr). Nel dettaglio è stato ufficialmente pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza nr. 166 del 2 settembre 2014, ovvero il Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del Decreto legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.
Il testo del nuovo Decreto 703 conferma le indiscrezioni degli ultimi mesi circa il suo contenuto e rappresenta una vera rivoluzione rispetto al passato. Tra gli altri aspetti si segnala l'articolo 3, relativo ai "Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure" a livello d'investimenti: "I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilità i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione redditività/rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio".
La nuova normativa precisa, inoltre, che "i fondi pensione adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti".
Come già trapelato, il regolatore sottolinea anche come i fondi pensione italiani siano tenuti a dotarsi "di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta e alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati".
Quanto ai limiti agli investimenti, si sottolineano il limite massimo del 30% di allocazione delle disponibilità complessive di un fondo pensione in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in Oicr alternativi (ovvero in Fia); il limite del 5% in strumenti finanziari connessi a merci; il massimo del 30% in esposizione valutaria. Tuttavia, è dato potere a Covip di "stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi pensione possono essere superati" ed essa può anche "stabilire limiti più stringenti all'operatività dei fondi pensione in relazione alla situazione economico patrimoniale e all'adeguatezza della struttura organizzativa".
Secondo il nuovo regolamento, poi, i fondi pensione non possono investire più del 5% totale in strumenti finanziari emessi da un unico soggetto e più del 10% in strumenti emessi da soggetti di un unico Gruppo. Dei limiti da cui derogano gli investimenti in quote o azioni di Oicvm, Fia italiani diversi da quelli riservati, Fia Ue e non Ue autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 5 e seguenti, del Tuf, nonchè in strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'Ocse o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.
Infine, sottolineiamo come l'articolo 5 precisa che "l'investimento in Oicr è consentito a condizione che:
a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia;
b) la politica di investimento degli Oicr sia compatibile con quella del fondo pensione;
c) l'investimento in Oicr non generi una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun Oicr al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;
e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti;
f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in Fia è contenuto entro il limite del 20% delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25% del valore del Fia;
g) l'investimento in Fia non UE non commercializzati in Italia è consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorità competente del Paese d'origine del Fia e le Autorità italiane".
Infine, le Disposizioni transitorie e finali del nuovo regolamento indicano come i fondi pensione italiani siano tenuti ad adeguarsi alla nuove norme entro 18 mesi. A seguito dell'introduzione del nuovo Decreto 703, il settore previdenziale attende ora la revisione della normativa relativa ai limiti d'investimento delle Casse di previdenza, a proposito della quale dovrebbe essere aperta una consultazione pubblica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il testo del nuovo Regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale è visibile cliccando qui.