Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del "nuovo Decreto 703" sui limiti degli investimenti per i fondi pensione italiani, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aperto oggi (14 novembre, ndr) una consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di investimento delle risorse finanziarie, gestione e prevenzione dei conflitti di interessi e disciplina del depositario degli Enti previdenziali privatizzati (di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509) e di quelli privati (di cui al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
La consultazione resterà aperta fino al prossimo 5 dicembre. "La nuova regolamentazione - si legge nel documento ufficiale - ha come obiettivo primario quello di assicurare il perseguimento dell’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Il nuovo sistema si fonda sul principio della persona prudente, secondo criteri di adeguata professionalità, conoscenza e gestione dei rischi di investimento. In base a questo principio, agli Enti è lasciata ampia autonomia nello svolgimento delle loro funzioni purché queste siano perseguite in maniera prudenziale e con adeguata diligenza professionale. Considerata la natura e composizione del portafoglio degli enti, sono stati previsti comunque alcuni limiti più cogenti di natura quantitativa, incluso per gli investimenti immobiliari. Detti limiti non sono di natura tale da restringere eccessivamente la politica di investimento degli Enti e sono comunque accompagnati dalla necessaria previsione di una disciplina transitoria per l’allineamento patrimoniale", è specificato nel documento.
Nel dettaglio, si sottolinea, all'articolo 9 dello schema, che "gli Enti investono le proprie disponibilità complessive in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L’investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in Oicr alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi, è mantenuto a livelli prudenziali, è complessivamente contenuto entro il limite del 30% del totale delle disponibilità complessive dell’Ente ed è adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli Oicv e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Gli OICR diversi dagli OICVM sono considerati strumenti finanziari negoziati in mercati non regolamentati". Inoltre, "gli Enti, tenuto conto anche dell’esposizione realizzata tramite derivati, non investono più del 5% delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico Gruppo".
L'articolo 9 poi prosegue affermando che "gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari devono essere contenuti entro il limite del 20% del patrimonio dell’Ente" e che "gli Enti non possono investire le disponibilità in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10% se non quotata, né comunque, in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente. I limiti di cui al presente comma non si applicano in caso di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari".
Secondo il comma 6 dell'articolo 9, "gli Enti possono:
a) concedere prestiti solo se strettamente connessi all’attività istituzionale dell’Ente come prevista nello statuto;
b) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea;
c) prestare garanzie in favore di terzi solo per finalità strettamente connesse all’attività di investimento delle risorse dell’Ente.
Inoltre, "l’investimento in Oicr è consentito a condizione che:
a) sia adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che l’Ente intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia, anche sotto il profilo dei costi;
b) la politica di investimento degli Oicr sia compatibile con quella dell’Ente;
c) l’investimento in Oicr non generi, neanche indirettamente, una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dall’Ente ai sensi dell’articolo 7, comma 4;
d) l’Ente sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun Oicr al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;
e) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l’investimento in Oicr alternativi (Fia), compresi i fondi chiusi, è contenuto entro il limite del 20% delle disponibilità complessive dell’Ente e del 25% del valore dell’Oicr alternativo;
f) l’investimento in Oicr alternativi non Ue (Fia non UE) non commercializzati in Italia è consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l’Autorità competente del Paese d’origine dell’Oicr alternativo e le Autorità italiane".
Come riportato anche nel "nuovo Decreto 703" per i fondi pensione, anche per le Casse si propone il limite d'investimento del 5% in strumenti finanziari connessi a merci e il massimo del 30% in esposizione valutaria.
Come precisato nello schema di regolamento, infine, gli Enti sono tenuti ad adeguarsi alle nuove regole entro 18 mesi alle disposizioni di cui al presente regolamento e gli Enti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento deterranno investimenti immobiliari superiori ai limiti previsti dovranno ricondurre gli investimenti medesimi nell'ambito dei predetti limiti nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Lo schema di regolamentazione posto in consultazione dal Mef è visibile cliccando qui.