Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 - (Definizioni) Art. 2 - (Rapporti con il diritto comunitario) Art. 3 - (Provvedimenti) Art. 4 - (Collaborazione tra autorit… e segreto d'ufficio) Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1ø settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla
banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede
legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente
sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la
società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di
proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso
in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in
monte; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui
partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso
delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento
del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto
al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a
scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di
investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui
istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con
sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il
servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di
gestione del risparmio, le SICAV nonch‚ gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le
banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati
nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto,
autorizzati nello Stato comunitario d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire
o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico,
finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari;
non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi
bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito
a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati,
finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e
rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel
regolamento previsto dall'articolo 100 nonch‚ di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi
indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di
interesse, su valute, su merci nonch‚ su indici azionari (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi
d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonch‚ i
contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè‚ mediazione. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire
loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella
quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonch‚ la consulenza
e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti
finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi
di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. Art. 2 Rapporti con il diritto comunitario 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro
attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i
regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente
decreto. Art. 3 Provvedimenti 1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le
procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria
competenza. 3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca
d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli
altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei
rispettivi Bollettini. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente
decreto nonch‚ i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di
essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente. Art. 4 Collaborazione tra autorit… e segreto d'ufficio 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi
il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei
singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono
cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi dei commi 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità
italiane n‚ a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero,
relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d),
possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha
fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano
fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione
internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse
assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre
autorit… e su richiesta delle medesime. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio
sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca
d'Italia. 9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di
altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la
ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della
vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più
paesi. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal
segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge
per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche
quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti. |